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N.33916
della Raccolta Allegato "A"
STATUTO
"ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIENTALIA
PARTHENOPEA"
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
ARTICOLO I – DENOMINAZIONE
E' costituita, ai sensi dell'art.111 del
D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modifiche,
un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE
ORIENTALIA PARTHENOPEA - Associazione No Profit".
ARTICOLO II – SEDE
La
sede è stabilita a Napoli Via Genova 116.
ARTICOLO III – SCOPO
L’Associazione non ha scopo di lucro e si
propone di promuovere gli studi, le conoscenze e l’interscambio
culturale fra studiosi di discipline prevalentemente orientalistiche
(Mediterraneo, Europa dell’Est, Vicino e Medio Oriente, Africa
Subsahariana, Asia Centrale, Estremo Oriente et alia). In
particolare si prefigge le seguenti attività:
1. organizzazione di eventi culturali e manifestazioni scientifiche
(mostre, convegni, tavole rotonde, conferenze, incontri, seminari e
gruppi di studio, proiezioni e rassegne di documentazione
fotografica e cinematografica, spettacoli);
2. attività editoriali e multimediali anche attraverso propri organi di
pubblicazione periodica;
3. attività didattiche (corsi linguistici e culturali);
4. consulenze, ricerche, traduzioni, interpretariato, assistenza a Enti,
Istituzioni, Delegazioni e Persone; organizzazione di delegazioni;
5. promozioni di viaggi e scambi di delegazioni e visite;
6. realizzazioni di gemellaggi fra città;
7. sviluppi di attività promozionali e di assistenza nell’ambito di
scambi economici e commerciali;
8. organizzazioni di centri di studio e di archiviazione di dati;
9. ogni altra attività idonea o di supporto al conseguimento delle
finalità istituzionali e al sostegno della ricerca scientifica.
L’organizzazione e l’espletamento delle
iniziative sopra elencate potranno essere svolti direttamente e/o in
collaborazione o con il patrocinio di Enti, Istituzioni e Privati
nazionali ed internazionali, oltre a Persone Fisiche.
Potranno altresì essere stipulate
convenzioni o stabilite partecipazioni ed Associazioni con Enti ed
Istituzioni pubbliche e private.
L’Associazione potrà compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, che
sono strettamente strumentali al conseguimento delle finalità
associative.
Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e
non sono rivalutabili.
Tra gli assiciati vige una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
ARTICOLO
IV – DURATA
La durata dell’Associazione è stabilita
fino al 31 dicembre 2050. Potrà essere prorogata o anticipatamente
sciolta con delibera dell’Assemblea assunta con le maggioranze
previste dall’art. 21 del c.p.c. In caso di scioglimento
dell’Associazione la collana “Orientalia Parthenopea”
resterà di proprietà del dr. Giovanni Borriello.
TITOLO
II
PATRIMONIO
ARTICOLO
V – PATRIMONIO E SPESE DI FUNZIONAMENTO
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito:
- dalle quote di iscrizione degli associati;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili (in
proprietà o ad altro titolo) o altre utilità impiegabili per il
perseguimento degli scopi effettuati dai associati o da altri, sia
una tantum che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo
all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo
le norme del presente Statuto;
- da elargizioni fatte da Enti, Istituzioni pubbliche o private
nazionali ed internazionali, o privati (singoli e/o ditte/società);
- dalle rendite non utilizzate;
- da qualsiasi altra attività promossa e gestita
dall’Associazione.
L’Associazione
si riserva il copyright su tutte le pubblicazioni da essa curate.
Alle spese di funzionamento
dell’Associazione si provvede mediante:
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività
dell’Associazione stessa;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, non
espressamente destinate ad incrementare il patrimonio della stessa;
- eventuali contributi di Enti, Istituzioni pubbliche o private
nazionali ed internazionali, o privati;
- contributi e quote associative versate dagli associati;
- somme versate a titolo di sponsorizzazione dagli associati o da
terzi;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e
connesse;
- eventuali contributi e fondi attribuiti dalla Regione Campania,
dalla Provincia e dal Comune di Napoli, da altre Istituzioni
regionali pubbliche e private, da privati.
La gestione dell’Associazione dovrà
assicurare l’integrità economica del patrimonio.
TITOLO
III
ASSOCIATI
Possono essere associati dell'Associazione
tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Associazioni o enti, che
ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano domanda
scritta.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare
sulle domande di ammissione.
Sono associati di diritto i componenti del
corpo redazionale della collana denominata “Orientalia
Parthenopea”.
Gli associati tutti sono tenuti
all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni adottate dagli organi associativi.
ARTICOLO
VI – CATEGORIE DI ASSOCIATI
Gli associati si distinguono in:
- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori;
- onorari.
La distinzione dei soci nelle suddette
categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli
stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione.
ARTICOLO
VII – ASSOCIATI FONDATORI
I fondatori sono da considerarsi i
firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione e del presente
Statuto.
ARTICOLO
VIII – ASSOCIATI ORDINARI
Gli ordinari sono le persone fisiche o
giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, Associazione, anche non
riconosciute, ed altre Istituzioni estere, o aventi sede
all’estero, che condividendo le finalità dell’Associazione,
partecipano alle iniziative dell’Associazione mediante quote
associative e/o contributi in denaro annuali o pluriennali.
ARTICOLO
IX – ASSOCIATI SOSTENITORI
I sostenitori sono le persone fisiche o
giuridiche, pubbliche o private, gli Enti o Associazioni, anche non
riconosciute, o altre Istituzioni estere, o aventi sede all’estero
che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono
alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi
mediante quote associative, contributi in denaro annuali o
pluriennali.
ARTICOLO
X – ASSOCIATI ONORARI
Gli onorari sono le persone fisiche dotate
di requisiti particolarmente idonei che abbiano favorito o
favoriscano il raggiungimento delle finalità statutarie.
ARTICOLO
XI – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati, se in regola con il
pagamento delle quote associative annue, hanno il diritto di
partecipare alle attività associative, usufruire di tutti i mezzi
ed i vantaggi che l’Associazione mette a disposizione, far parte
dei vari organi dell’Associazione.
Gli associati ordinari hanno diritto di
voto, se in regola con il pagamento delle quote associative annue.
ARTICOLO
XII – ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Gli associati cessano di appartenere
all'Associazione, oltre che per morte, anche qualora la maggioranza
dei 2/3 dell’Assemblea ne decide l’esclusione
dall’Associazione per grave e reiterato inadempimento degli
obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:
- morosità;
- incompatibilità con il dovere di collaborazione con gli altri
componenti dell’Associazione;
- atti non conformi o contrari allo spirito e alla lettera del
presente Statuto.
Nel
caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche
per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o fallimento.
La
delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato, che
entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere all'Assemblea
mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
Gli
associati possono in ogni momento recedere dall’Associazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 24 del c.c..
L'associato
che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde
qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
TITOLO
IV
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO
XIII – ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
-
il Comitato Redazionale.
ARTICOLO
XIV – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita
dagli associati fondatori e dagli associati ordinari, entrambi i
quali hanno diritto di voto. Potranno parteciparvi gli associati
sostenitori ed onorari. È presieduta dal Presidente
dell’Associazione. Si riunisce ordinariamente ogni anno per
pronunciarsi sulla relazione dell’attività svolta e per discutere
ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi annuali.
L’Assemblea inoltre viene convocata ogni qualvolta lo proponga il
Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da
almeno i 2/3 degli associati. L’Assemblea degli associati viene
convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, purché
in Napoli, dal Presidente dell’Associazione. La convocazione
avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, nei modi
più opportuni, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di
urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni,
purché la comunicazione sia effettuata a mezzo di telegramma o
posta elettronica. La convocazione dovrà contenere l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora, della riunione, in prima e
seconda convocazione, e l’ordine del giorno dei lavori. Le
riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con la
presenza di almeno i 2/3 del numero degli associati e in seconda
convocazione con almeno 1/3 del numero degli associati. Vale il
diritto di delega scritta. È vietato il cumulo delle deleghe in
numero superiore a due per ciascun associato fondatore o ordinario
avente diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei presenti e in parità di voto prevale il voto del
Presidente.
I verbali delle riunioni
dell'Associazione sono redatti in apposito libro dal Segretario
dell’Associazione, o, in sua assenza da altra persona designata
dal Presidente.
ARTICOLO
XV – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
-
definisce l’orientamento generale delle linee
dell’Associazione ed approva i programmi di cui ai bilanci
preventivi;
-
elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
-
determina l’ammontare delle quote associative;
-
delibera le eventuali modifiche del presente Statuto;
-
delibera l’ammissione degli associati ordinari, sostenitori
e onorari;
-
approva i bilanci consuntivi e preventivi;
-
delibera l’eventuale destinazione degli utili o avanzi di
gestione, comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o
capitale, quando è consentito dalla legge e dal presente Statuto;
-
delibera l’eventuale scioglimento e liquidazione
dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
ARTICOLO
XVI – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è
composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal
Tesoriere e da tre consiglieri. I componenti del Consiglio Direttivo
durano in carica tre anni, e le loro cariche sono rinnovabili. In
caso di sostituzione per qualsiasi causa durante il triennio, i
membri subentranti durano in carica sino alla scadenza del mandato
del Consiglio.
ARTICOLO
XVII – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
-
stabilisce i regolamenti e gli organici del personale
dell'Associazione;
-
redige il programma annuale delle attività statutarie;
-
redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
-
esercita il controllo sulle attività dell’Associazione;
-
delibera il conferimento di incarichi a collaboratori e
consulenti, predeterminandone i compensi;
-
designa i componenti dei gruppi scientifici e i responsabili
delle iniziative organizzative ed editoriali;
-
decide l’assunzione del necessario organico retribuito;
-
delibera su tutte le questioni non espressamente attribuite
all’Assemblea e al Presidente.
Il Consiglio è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio può
essere convocato mediante comunicazione diretta agli aventi diritto,
nei modi più opportuni, almeno otto giorni prima della riunione; in
caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre
giorni, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo di
telegramma o posta elettronica. La convocazione dovrà contenere
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, della riunione,
in prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno dei lavori.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale
sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.
ARTICOLO
XVIII – PRESIDENTE
Il Presidente, eletto
dall’Assemblea, ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte
a terzi e in giudizio. Firma gli atti ufficiali e i documenti
contabili, unitamente al Segretario.
Convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e l’Assemblea degli associati.
Il Presidente controlla
l’andamento operativo ed amministrativo dell’Associazione, cura
l’osservanza dello Statuto e ne promuove l’eventuale riforma.
ARTICOLO
XIX – VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente, eletto
dall’Assemblea, riceve per delega le funzioni del Presidente in
caso di suo temporaneo impedimento. In stato di eventuale vacanza
della carica del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni
fino all’elezione del nuovo Presidente da parte dell’Assemblea,
la quale dovrà essere convocata entro e non oltre 60 giorni dalla
vacanza suddetta.
ARTICOLO
XX – SEGRETARIO
Il Segretario, eletto
dall’Assemblea, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali
dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, i
bilanci consuntivi e preventivi, e i documenti contabili. Redige e
sottoscrive con il Presidente le relazioni sulle attività svolte e
da svolgere da sottoporre all’Assemblea. Cura la corrispondenza e
tutti i rapporti con terzi su delega del Presidente. È incaricato
della riscossione delle quote associative. Detiene con il Presidente
la procura per gli eventuali conti postali o bancari.
ARTICOLO
XXI – TESORIERE
Il Tesoriere, eletto
dall’Assemblea, è responsabile della contabilità e dei registri
contabili dell’Associazione.
ARTICOLO
XXII - COMITATO REDAZIONALE
Il Comitato Redazionale è
composto dagli associati fondatori che fanno parte di diritto della
Redazione della collana “Orientalia Parthenopea”, diretta
e curata dal dr. Giovanni Borriello, la quale si avvale,
prevalentemente, della consulenza scientifica di docenti
dell’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, e di
altri enti di ricerca nazionali ed internazionali. La collana si
articola in una serie di fascicoli o volumi per paesi comprensivi
dell’area geografia dall’Asia all’Oriente europeo ed africano.
Il Comitato assume, altresì, il compito di curare le altre attività
editoriali e multimediali promuovendone gli scopi associativi.
ARTICOLO
XXIII – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario
dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
debbono essere approvati rispettivamente entro e non oltre i due
mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
L’esercizio si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio
Direttivo sottopone all’assemblea il bilancio relativo all’anno
precedente, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo
all’anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve
restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione
durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia
approvato; gli associati possono prenderne visione.
Gli utili o gli avanzi di
gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la
realizzazione delel attività sociali.
E’ in ogni caso fatto divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
ARTICOLO
XXIII – SCIOGLIMENTO
L’Associazione si estingue,
secondo le modalità di cui all’art.27 c.c.:
a)
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b)
per altre cause di cui all’art.27 c.c.
In caso di estinzione
l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio
residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO
XXV – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto
dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile
ed alle leggi in materia.
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