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Sede legale: Via Genova, 116 - 80143 - Napoli - Mail: info@orientaliaparthenopea.org - C.F.: 95091420638

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 N.33916 della Raccolta Allegato "A"

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIENTALIA PARTHENOPEA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

ARTICOLO I – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art.111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modifiche, un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIENTALIA PARTHENOPEA - Associazione No Profit".

ARTICOLO II – SEDE

La sede è stabilita a Napoli Via Genova 116.

ARTICOLO III – SCOPO

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere gli studi, le conoscenze e l’interscambio culturale fra studiosi di discipline prevalentemente orientalistiche (Mediterraneo, Europa dell’Est, Vicino e Medio Oriente, Africa Subsahariana, Asia Centrale, Estremo Oriente et alia). In particolare si prefigge le seguenti attività:

1. organizzazione di eventi culturali e manifestazioni scientifiche (mostre, convegni, tavole rotonde, conferenze, incontri, seminari e gruppi di studio, proiezioni e rassegne di documentazione fotografica e cinematografica, spettacoli);

2. attività editoriali e multimediali anche attraverso propri organi di pubblicazione periodica;

3. attività didattiche (corsi linguistici e culturali);

4. consulenze, ricerche, traduzioni, interpretariato, assistenza a Enti, Istituzioni, Delegazioni e Persone; organizzazione di delegazioni;

5. promozioni di viaggi e scambi di delegazioni e visite;

6. realizzazioni di gemellaggi fra città;

7. sviluppi di attività promozionali e di assistenza nell’ambito di scambi economici e commerciali;

8. organizzazioni di centri di studio e di archiviazione di dati;

9. ogni altra attività idonea o di supporto al conseguimento delle finalità istituzionali e al sostegno della ricerca scientifica.

L’organizzazione e l’espletamento delle iniziative sopra elencate potranno essere svolti direttamente e/o in collaborazione o con il patrocinio di Enti, Istituzioni e Privati nazionali ed internazionali, oltre a Persone Fisiche.

Potranno altresì essere stipulate convenzioni o stabilite partecipazioni ed Associazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private.

L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, che sono strettamente strumentali al conseguimento delle finalità associative.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Tra gli assiciati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO IV – DURATA

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea assunta con le maggioranze previste dall’art. 21 del c.p.c. In caso di scioglimento dell’Associazione la collana “Orientalia Parthenopea” resterà di proprietà del dr. Giovanni Borriello.

TITOLO II

PATRIMONIO

ARTICOLO V – PATRIMONIO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

-  dalle quote di iscrizione degli associati;

-  dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili (in proprietà o ad altro titolo) o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai associati o da altri, sia una tantum che a carattere continuativo;

-  dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

-  da elargizioni fatte da Enti, Istituzioni pubbliche o private nazionali ed internazionali, o privati (singoli e/o ditte/società);

-  dalle rendite non utilizzate;

-  da qualsiasi altra attività promossa e gestita dall’Associazione.

L’Associazione si riserva il copyright su tutte le pubblicazioni da essa curate.

Alle spese di funzionamento dell’Associazione si provvede mediante:

-  rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’Associazione stessa;

-  eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio della stessa;

-  eventuali contributi di Enti, Istituzioni pubbliche o private nazionali ed internazionali, o privati;

-  contributi e quote associative versate dagli associati;

-  somme versate a titolo di sponsorizzazione dagli associati o da terzi;

-  ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

-  eventuali contributi e fondi attribuiti dalla Regione Campania, dalla Provincia e dal Comune di Napoli, da altre Istituzioni regionali pubbliche e private, da privati.

La gestione dell’Associazione dovrà assicurare l’integrità economica del patrimonio.

TITOLO III

ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano domanda scritta.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Sono associati di diritto i componenti del corpo redazionale della collana denominata “Orientalia Parthenopea”.

Gli associati tutti sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

ARTICOLO VI – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

-  fondatori;

-  ordinari;

-  sostenitori;

-  onorari.

La distinzione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione.

ARTICOLO VII – ASSOCIATI FONDATORI

I fondatori sono da considerarsi i firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione e del presente Statuto.

ARTICOLO VIII – ASSOCIATI ORDINARI

Gli ordinari sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, Associazione, anche non riconosciute, ed altre Istituzioni estere, o aventi sede all’estero, che condividendo le finalità dell’Associazione, partecipano alle iniziative dell’Associazione mediante quote associative e/o contributi in denaro annuali o pluriennali.

ARTICOLO IX – ASSOCIATI SOSTENITORI

I sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli Enti o Associazioni, anche non riconosciute, o altre Istituzioni estere, o aventi sede all’estero che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante quote associative, contributi in denaro annuali o pluriennali.

ARTICOLO X – ASSOCIATI ONORARI

Gli onorari sono le persone fisiche dotate di requisiti particolarmente idonei che abbiano favorito o favoriscano il raggiungimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO XI – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati, se in regola con il pagamento delle quote associative annue, hanno il diritto di partecipare alle attività associative, usufruire di tutti i mezzi ed i vantaggi che l’Associazione mette a disposizione, far parte dei vari organi dell’Associazione.

Gli associati ordinari hanno diritto di voto, se in regola con il pagamento delle quote associative annue.

ARTICOLO XII – ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, anche qualora la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea ne decide l’esclusione dall’Associazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

-  morosità;

- incompatibilità con il dovere di collaborazione con gli altri componenti dell’Associazione;

-  atti non conformi o contrari allo spirito e alla lettera del presente Statuto.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

-  estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

-  apertura di procedure di liquidazione o fallimento.

La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato, che entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati possono in ogni momento recedere dall’Associazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del c.c..

L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO XIII – ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono:

-  l’Assemblea degli associati;

-  il Consiglio Direttivo;

-  il Presidente;

-  il Vicepresidente;

-  il Segretario;

-  il Tesoriere;

- il Comitato Redazionale. 

ARTICOLO XIV – ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dagli associati fondatori e dagli associati ordinari, entrambi i quali hanno diritto di voto. Potranno parteciparvi gli associati sostenitori ed onorari. È presieduta dal Presidente dell’Associazione. Si riunisce ordinariamente ogni anno per pronunciarsi sulla relazione dell’attività svolta e per discutere ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi annuali. L’Assemblea inoltre viene convocata ogni qualvolta lo proponga il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno i 2/3 degli associati. L’Assemblea degli associati viene convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, purché in Napoli, dal Presidente dell’Associazione. La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, nei modi più opportuni, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo di telegramma o posta elettronica. La convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, della riunione, in prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno dei lavori. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 del numero degli associati e in seconda convocazione con almeno 1/3 del numero degli associati. Vale il diritto di delega scritta. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due per ciascun associato fondatore o ordinario avente diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in parità di voto prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Associazione sono redatti in apposito libro dal Segretario dell’Associazione, o, in sua assenza da altra persona designata dal Presidente.

ARTICOLO XV – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea:

-  definisce l’orientamento generale delle linee dell’Associazione ed approva i programmi di cui ai bilanci preventivi;

-  elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

-  determina l’ammontare delle quote associative;

-  delibera le eventuali modifiche del presente Statuto;

-  delibera l’ammissione degli associati ordinari, sostenitori e onorari;

-  approva i bilanci consuntivi e preventivi;

-  delibera l’eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitale, quando è consentito dalla legge e dal presente Statuto;

-  delibera l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO XVI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre consiglieri. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, e le loro cariche sono rinnovabili. In caso di sostituzione per qualsiasi causa durante il triennio, i membri subentranti durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

ARTICOLO XVII – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

 - stabilisce i regolamenti e gli organici del personale dell'Associazione;

-  redige il programma annuale delle attività statutarie;

-  redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

-  esercita il controllo sulle attività dell’Associazione;

-  delibera il conferimento di incarichi a collaboratori e consulenti, predeterminandone i compensi;

-  designa i componenti dei gruppi scientifici e i responsabili delle iniziative organizzative ed editoriali;

-  decide l’assunzione del necessario organico retribuito;

-  delibera su tutte le questioni non espressamente attribuite all’Assemblea e al Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio può essere convocato mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, nei modi più opportuni, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo di telegramma o posta elettronica. La convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, della riunione, in prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno dei lavori. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

ARTICOLO XVIII – PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall’Assemblea, ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti ufficiali e i documenti contabili, unitamente al Segretario.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati.

Il Presidente controlla l’andamento operativo ed amministrativo dell’Associazione, cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove l’eventuale riforma.

ARTICOLO XIX – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, eletto dall’Assemblea, riceve per delega le funzioni del Presidente in caso di suo temporaneo impedimento. In stato di eventuale vacanza della carica del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente da parte dell’Assemblea, la quale dovrà essere convocata entro e non oltre 60 giorni dalla vacanza suddetta.

ARTICOLO XX – SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dall’Assemblea, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivi e preventivi, e i documenti contabili. Redige e sottoscrive con il Presidente le relazioni sulle attività svolte e da svolgere da sottoporre all’Assemblea. Cura la corrispondenza e tutti i rapporti con terzi su delega del Presidente. È incaricato della riscossione delle quote associative. Detiene con il Presidente la procura per gli eventuali conti postali o bancari.

ARTICOLO XXI – TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dall’Assemblea, è responsabile della contabilità e dei registri contabili dell’Associazione.

ARTICOLO XXII - COMITATO REDAZIONALE

Il Comitato Redazionale è composto dagli associati fondatori che fanno parte di diritto della Redazione della collana “Orientalia Parthenopea”, diretta e curata dal dr. Giovanni Borriello, la quale si avvale, prevalentemente, della consulenza scientifica di docenti dell’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, e di altri enti di ricerca nazionali ed internazionali. La collana si articola in una serie di fascicoli o volumi per paesi comprensivi dell’area geografia dall’Asia all’Oriente europeo ed africano. Il Comitato assume, altresì, il compito di curare le altre attività editoriali e multimediali promuovendone gli scopi associativi.

ARTICOLO XXIII – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo debbono essere approvati rispettivamente entro e non oltre i due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea il bilancio relativo all’anno precedente, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato; gli associati possono prenderne visione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delel attività sociali.

E’ in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO XXIII – SCIOGLIMENTO

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art.27 c.c.:

a)  quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b)  per altre cause di cui all’art.27 c.c.

In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO XXV – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.